Deliberazione n. 1/2016 della Repubblica Veneta
Compatibilità tra Istituzioni della Repubblica Veneta
La Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferitele con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitasi il 30 e 31 maggio e il 1° giugno 2016 presso il proprio network digitale e di social media, alla presenza di Stefano Vescovi, Gianfranco Favaro, Claudio Rigo, Gianluca Busato, Federico Bertoldo, Francesco Marin, Lidio Gamba, Selena Veronese, Mario Sandrin, Emanuela Cillo constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare previsto dal Regolamento Generale del Plebiscito Digitale inviato per approvazione a tutti i comuni del Veneto, la Delegazione dei Dieci, all’unanimità,
PREMESSO CHE
è intenzione della Delegazione dei Dieci stabilire una regola di compatibilità con la presenza all’interno di Istituzioni Venete che trovano il proprio fondamento giuridico nel Plebiscito Digitale al fine di prevenire conflitti di interesse con altri entità politiche territoriali autonominate di autogoverno che non riconoscono tale fondamentale atto di sovranità popolare,
DELIBERA
l’approvazione della seguente Regola di Compatibilità tra Istituzioni Venete.
Compatibilità tra Istituzioni della Repubblica Veneta
Art. 1 – Riconoscimento del Plebiscito Digitale e della Delegazione dei Dieci
Tutte le Istituzioni della Repubblica Veneta la cui continuità di indipendenza è stata solennemente proclamata il 21 marzo 2014 in Piazza dei Signori a Treviso, discendono dalla volontà popolare sovrana espressa in maggioranza assoluta dal Popolo Veneto e dalle conseguenti decisioni assunte dalla Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta contestualmente eletta.
Art. 2 – Istituzioni della Repubblica Veneta
Le Istituzioni della Repubblica Veneta definite all’art. 1 basano il proprio fondamento giuridico nell’osservanza di quanto previsto nello stesso articolo e del quadro istituzionale che nel tempo ne ha tratto origine.
Art. 3 – Membri delle Istituzioni Venete
Ogni singolo membro delle Istituzioni della Repubblica Veneta definite all’art. 1 è tenuto all’osservanza di quanto previsto nello stesso articolo e del quadro istituzionale che nel tempo ne ha tratto origine.
Art. 4 – Perdita della qualifica di Istituzione della Repubblica Veneta
Qualsiasi Istituzione della Repubblica Veneta definita all’art. 1 che violi quanto previsto all’art. 2, perde la propria qualifica di Istituzione della Repubblica Veneta e anche ogni diritto a fregiarsi del proprio specifico titolo originariamente definito all’interno del quadro istituzionale che nel tempo ha tratto origine da quanto derivato dall’art. 1.
Art. 5 – Perdita della qualifica di Membro di un’Istituzione della Repubblica Veneta
Qualsiasi Membro di qualsiasi Istituzione della Repubblica Veneta definita all’art. 1 che violi quanto previsto all’art. 3, perde la propria qualifica di Membro della specifica Istituzione della Repubblica Veneta interessata e anche ogni diritto a fregiarsi del proprio specifico titolo e carica originariamente definiti all’interno del quadro istituzionale che nel tempo ha tratto origine da quanto derivato dall’art. 1.
Art. 6 – Incompatibilità con entità politiche di autogoverno territoriale che non riconoscono il Plebiscito Digitale
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto agli artt. 4 e 5 si considera anche il riconoscimento e/o l’adesione ad organizzazioni di autogoverno territoriale, o autodefinitesi quali enti di rappresentanza del Popolo Veneto, o similari che non riconoscono il Plebiscito Digitale, in quanto ciò comporta un insanabile conflitto di interessi con l’esercizio della propria funzione istituzionale come previsto dagli artt. 2 e 3.
Art. 7 – Diffida ad utilizzare titoli di cui si è persa la qualifica
Qualsiasi Istituzione della Repubblica Veneta definita all’art. 1 e qualsiasi suo Membro che abbiano perso le proprie qualifiche a fregiarsi dei propri Titoli e delle proprie cariche come previsto dagli artt. 4 e 5, è diffidato dall’utilizzarli in qualsiasi situazione e con qualsiasi mezzo.
Art. 8 – Monitoraggio all’osservanza della compatibilità tra Istituzioni Venete
La Delegazione dei Dieci, il Suo Presidente, il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta e il Suo Comitato Esecutivo sono incaricati di monitorare costantemente l’osservanza della presente Legge e ad assumere ogni decisione da essa conseguente, comprese la eventuale sospensione, cancellazione, radiazione di Istituzioni della Repubblica Veneta definite all’art. 1 e di Membri delle stesse che agissero in contrasto con essa, o invio di diffide ad operare, inviti a sanare la situazione e/o ogni altro atto che dovesse rendersi necessario a loro giudizio, compresa la tutela morale, legale e materiale in ogni modo consentito e in ogni sede nazionale e internazionale.
Venezia, Repubblica Veneta, 1° giugno 2016
DELEGAZIONE DEI DIECI DELLA REPUBBLICA VENETA